Parchi, sentenze e Soprintendenze

E’ ancora viva la gioia per la terza vittoria degli amici che, a Lonato, si oppongono all’ennesimo scempio ambientale.

Leggendo l’esito dell’ultima Conferenza dei Servizi  ho pensato di fare una piccola ricerca sui vincoli paesaggistici e sui poteri della Soprintendenza.

Ho trovato alcune cose molto interessanti. In particolare, una sentenza del Consiglio di Stato (nr 7472 del 2004), una sentenza del TAR Brescia (nr 01341 del 2012) e la circolare ministeriale del gennaio 2010 relativa all’art. 146 del Codice dei Beni Culturali.

Riporto, di seguito, uno stralcio molto interessante della suindicata sentenza del Consiglio di Stato. Da leggere con attenzione il passaggio relativo alla differenza tra sviluppo sostenibile e protezione sostenibile:

“…E’ stato notato in dottrina , con efficacia, che la protezione della natura mediante il parco, è la forma più alta ed efficace tra i vari possibili modelli di tutela dell’ambiente, il cui peggior nemico è senza dubbio la produzione economica moderna.

Le idee di parco in senso moderno nascono negli Stati Uniti, e poi in Europa, agli inizi del diciannovesimo secolo, ed appaiono legate ad una filosofia di protezione integrale della natura, intesa come isola protetta, riserva integrale, concezione di tipo radicalmente conservativo, mirante alla cristallizzazione nel tempo del quadro paesistico e dell’ecosistema globale del territorio.

Fin dall’origine il parco è legato all’idea di spazio pubblico protetto, integralmente controllato, in modo da escludere forme di interesse economico e lucrativo incompatibili con la missione di protezione integrale della natura affidata al parco.

Certo la logica economica ed i mutamenti e le innovazioni tecnologiche hanno consentito di superare in parte quella logica puramente conservativa, tipica delle origini, e fondante l’istituto del parco o dell’area protetta, ma non v’è dubbio che ogni volontà di utilizzazione economica delle aree tutelate come parchi naturali debba fare i conti con le esigenze di salvaguardia delle caratteristiche essenziali del bene tutelato, spostandosi il centro di gravità dalla protezione integrale allo sviluppo equilibrato ed eco-compatibile dell’are protetta.

Non può in sostanza porsi in dubbio che la ragione d’essere della delimitazione dell’area protetta risieda nell’esigenza di protezione integrale del territorio e dell’eco-sistema e che, conseguentemente, ogni attività umana di trasformazione dell’ambiente all’interno di un’area protetta, vada valutata in relazione alla primaria esigenza di tutelare l’interesse naturalistico, da intendersi preminente su qualsiasi indirizzo di politica economica o ambientale di diverso tipo, sicché in relazione all’utilizzazione economica delle aree protette non dovrebbe parlarsi di sviluppo sostenibile ossia di sfruttamento economico dell’eco-sistema compatibile con esigenza di protezione, ma, con prospettiva rovesciata, di protezione sostenibile, intendendosi con tale terminologia evocare i vantaggi economici che la protezione in sé assicura senza compromissione di equilibri economici essenziali per la collettività, ed ammettere il coordinamento fra interesse alla protezione integrale ed altri interessi solo negli stretti limiti in cui l’utilizzazione del parco non alteri in modo significativo il complesso dei beni compresi nell’area protetta….”

Mi auguro che per il Parco delle Cave, di cui molto si è parlato, si tenga conto di quanto così ben espresso dal Consiglio di Stato e che si eviti di dare il via all’ennesima speculazione edilizia che all’ambiente porterebbe solo un grave danno ed alle tasche dei soliti noti parecchi milioni di Euro in più..

Dimenticavo..con la sentenza sopraindicata i giudici del Consiglio di Stato accoglievano il ricorso presentato dall’ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Prefetto di Napoli, delegato per l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della Regione Campania..

 

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